La sottoscrizione di istanze e dichiarazioni rivolte alla pubblica
amministrazione o a gestori di pubblico servizio non è più soggetta ad
autentica se la firma è apposta alla presenza del dipendente addetto,
competente a ricevere la documentazione.
Se la domanda, debitamente firmata, è trasmessa a mezzo posta o via fax deve
essere allegata fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido
dell'interessato (artt. 21 e 38 del DPR 445/2000). La sottoscrizione delle
domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione a qualsiasi titolo,
in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di
abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione (art.
39 DPR 445/2000).
Nei pochi casi in cui è ancora ammessa l'autenticazione da parte dell'ufficio
Anagrafe è necessario presentarsi all'ufficio con un documento d'identità e il
testo della dichiarazione.
La dichiarazione dovrà contenere solo stati, fatti e qualità a conoscenza del
dichiarante e NON manifestazioni di volontà e/o impegni futuri (come, ad esempio, procure, scritture private fra le parti, dichiarazioni di impegno, ecc.).
L'ufficio anagrafe può anche autenticare:
- gli atti previsti dall'art. 14 L. 53/1990 circa i procedimenti elettorali;
- i consensi scritti, da parte degli aspiranti all'adozione, all'incontro fra questi e il minore da adottare;
- gli atti per i quali il codice di procedura penale richiede tale formalità (art. 39 D.lgs. 271/1989);
- le quietanze liberatorie degli assegni bancari, per le quali è previsto un modulo nell'apposita sezione del sito;
- gli atti relativi alla cremazione;
- la firma del votante sulla busta contenente la scheda di votazione per l'elezione degli organi di ordini professionali (art. 3 comma 7, D.P.R. 169/2005);
- le firme dei candidati e dei presentatori delle liste per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto scolastico;
- gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la compravendita di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi.
NON è, infine, ammessa l'autentica di atti in lingua straniera.
Le Persone maggiorenni.
Per i MINORI la firma deve essere apposta dall'esercente la potestà o dal
tutore.
Per gli INTERDETTI la firma deve essere apposta dal tutore.
Per gli INABILITATI e i MINORI EMANCIPATI la firma deve essere apposta
dall'interessato con l'assistenza del curatore.
- Documento da autenticare;
- documento di identità valido della persona che deve firmare e deve presentarsi.
In qualunque momento, in base agli orari di sportello, in presenza del firmatario e dell'ufficiale d'anagrafe.
Il rilascio è immediato.
Se non sono previste esenzioni dalla legge per alcune specifiche autentiche, il costo è quello dell'imposta di bollo di € 16 + € 0,52 di diritti di segreteria, per un totale di € 16,52.
Non ha scadenza.
Le copie autenticate possono essere prodotte ai
soggetti richiedenti in luogo degli originali. Esse si ottengono riproducendo
fedelmente l’originale (caratteri, immagini, formati, ecc.).
Le persone maggiorenni.
Quando si vuole e il rilascio è immediato.
- Il documento originale da
autenticare;
- la copia che
riproduce fedelmente l’originale (compreso il formato della pagina);
- un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- una o più marche da bollo da 16
euro (una ogni 4 pagine in caso di documento con più pagine).
Non ha scadenza.