Infortuni sul Lavoro


 

Comunicazione infortuni sul lavoro mortali o con prognosi superiore a 30 gg all'Autorità Locale di P.S.

Ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.P.R. 30/6/1965, N. 1124 - così come modificato dal D.lgs. 151/2015 "Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni e le malattie professionali" - il datore di lavoro deve, nel termine di 2 giorni, dare notizia all'Autorità Locale di P.S. di ogni infortunio sul lavoro mortale o con prognosi superiore a 30 giorni. Viene quindi meno l'obbligo di investire l'Autorità Locale di P.S. nei casi di infortuni con inabilità diagnosticata entro il termine di 30 giorni.

Per i datori di lavoro soggetti agli adempimenti di cui al titolo I del D.P.R. 1124/65 l'adempimento di cui all'art. 54 comma 1 del suddetto D.P.R. si intende assolto con l'invio all'Istituto assicuratore (INAIL) della denuncia di infortunio con la modalità telematica. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 54, l'Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante la cooperazione applicativa di cui al D.lgs,. 7/3/2005, n. 82, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni.
Nelle more della definizione del decreto che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro, le comunicazioni all'Autorità Locale di P.S. di Collegno potranno inviarsi all'Ufficio Protocollo alla p.e.c. posta@cert.comune.collegno.to.it  

 
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