La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile(vendita , locazione ecc.). La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso", per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.
E' confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero (secondo la normativa per straniero si intende il cittadino extracomunitario).
Stranieri - dichiarazione di ospitalità e/o assunzione di cittadino straniero - obbligo di comunicazione all'Autorità locale di P.S.
L'interessato deve presentare (direttamente o tramite raccomandata) entro 48 ore, denuncia completa dei dati di identificazione dell'immobile e dello straniero.
Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.
La denuncia può essere presentata:
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data del timbro postale) ovvero
- consegnata all'ufficio protocollo del Comune di Collegno negli orari di apertura dello stesso.
Dichiarazione Ospitante o datore di lavoro (20.63 KB)
I modelli pre-stampati sono a disposizione anche presso il Comando di Polizia Municipale o all' U.R.P. del Comune.