REQUISITI
La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, se la dichiarazione avviene in ospedale. Se la dichiarazione avviene presso l’Ufficio di Stato Civile questa deve essere resa da uno dei genitori.
MODALITA’ DI RICHIESTA
Puo' essere resa:
• entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove e' avvenuta la nascita;
• entro dieci giorni dalla nascita presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto oppure presso il Comune di residenza dei genitori.
Ai fini della trascrizione, la dichiarazione effettuata presso la struttura sanitaria, è trasmessa all'ufficio di stato civile del comune nel cui territorio e' situato il centro di nascita o su richiesta dei genitori, al loro comune di residenza.
I genitori hanno anche la facoltà di dichiarare la nascita, entro dieci giorni dal parto, nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita e' resa nel comune di residenza della madre.
L'iscrizione anagrafica del nato, indipendentemente dal luogo di registrazione della nascita del nato stesso, verrà effettuata sempre nel comune di residenza della madre.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
1. Attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
2. Documento di identità in corso di validità del dichiarante; i cittadini stranieri devono presentarsi con il passaporto o documento equipollente in corso di validità.
ITER PROCEDURA
Avviene su dichiarazione degli stessi.
TEMPI
La denuncia di nascita deve essere resa:
• entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove e' avvenuto la nascita. In quest'ultimo caso, la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale del figlio nato fuori del matrimonio;
• entro dieci giorni dalla nascita se effettuata presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto oppure dove è residente uno dei genitori.
• se la dichiarazione è resa dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo e di ciò viene data segnalazione al Procuratore della Repubblica di Torino.
INFORMAZIONI
Se entrambi i genitori sono stranieri l'attribuzione del cognome e/o del nome, se diversamente regolati rispetto alla normativa italiana, deve essere dichiarata dagli stessi in base alla cittadinanza del nato.
In caso di genitori entrambi stranieri l’attribuzione della cittadinanza è fatta su presentazione di attestazione consolare.
I cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana, devono essere accompagnati da un interprete.
REQUISITI
I requisiti sono previsti dagli artt. 250, 251 del Codice Civile.
La dichiarazione può essere effettuata:
- dai genitori congiuntamente, se intendono entrambi riconoscere il figlio;
- dal genitore che intende da solo riconoscere il figlio;
Si sottolinea che la legge italiana consente alla madre di rispettare la sua volontà di non essere nominata.
Il figlio nato fuori del matrimonio può inoltre essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.
MODALITA’ DI RICHIESTA
Può essere resa:
• entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove e' avvenuta la nascita. In questo caso, la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale del figlio;
• entro dieci giorni dalla nascita presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto oppure presso il comune di residenza di uno dei genitori.
Ai fini della trascrizione, la dichiarazione effettuata presso la struttura sanitaria è trasmessa all'ufficio di stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro comune di residenza.
I genitori hanno anche la facoltà di dichiarare la nascita, entro dieci giorni dal parto, nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.
L'iscrizione anagrafica del nato, indipendentemente dal luogo di registrazione della nascita del nato, verrà effettuata sempre nel comune di residenza della madre.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
Documento d'identità in corso di validità.
I cittadini stranieri devono presentarsi con il passaporto o documento equipollente in corso di validità.
ITER PROCEDURA
Avviene su dichiarazione degli stessi.
TEMPI
La denuncia di nascita deve essere resa:
• entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove e' avvenuto la nascita.
• entro dieci giorni dalla nascita se effettuata presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto;
• se la dichiarazione è resa dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene data segnalazione al Procuratore della Repubblica di Torino.
INFORMAZIONI
Se entrambi i genitori sono stranieri, la capacità al riconoscimento o l'eventuale attribuzione del cognome e/o del nome, se diversamente regolati rispetto alla normativa italiana, avviene su dichiarazione degli stessi in base alla cittadinanza del nato.
Se i genitori non conoscono la lingua italiana occorre che siano accompagnati da un interprete.
REQUISITI
I requisiti sono previsti dagli artt. 250 - 251 del Codice Civile.
La dichiarazione può essere resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita od in un altro Comune della Repubblica.
MODALITA’ DI RICHIESTA
Occorre presentarsi avanti all'Ufficiale di Stato Civile.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Documento di riconoscimento in corso di validità.
I cittadini stranieri, a norma della Legge 218/1995 (Diritto Internazionale Privato) e DPR 296/2000, devono presentare:
• l'attestazione relativa all'assunzione del cognome del figlio.
ITER PROCEDURA
I documenti necessari se in possesso di una pubblica amministrazione italiana, sono acquisiti d’ufficio. Quando la documentazione è completa occorre fissare un appuntamento.
I cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana, dovranno essere accompagnati da un interprete.
Occorre essere residenti nel Comune di Collegno.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
La documentazione viene trasmessa dal Tribunale competente all'Ufficio Stato Civile del comune di nascita dell’adottato o, se nato all’estero, nel comune di residenza sempre dell’adottato.
ITER PROCEDURA
I decreti o le sentenze vengono trasmessi direttamente dal Tribunale competente.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 184/1983 - n. 476/1998 - n. 149/2001
Art. 291 e seguenti del Codice Civile
REQUISITI
Le seguenti sentenze:
• Adozioni straniere;
• Attribuzione di cognome in seguito a riconoscimento paterno;
• Dichiarazione Giudiziale di Paternità
• Disconoscimento di Paternità;
• Impugnazione del riconoscimento;
• Formazione atto di nascita;
• Rettificazione Atto di Nascita;
• Rettificazione di Attribuzione di Sesso;
• Ripristino del cognome;
• Ripristino del cognome cittadini nati negli ex territori italiani.
MODALITA’ DI RICHIESTA
Le sentenze vengono trasmesse dai Consolati, dai Tribunali e dalle Prefetture al Comune competente.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
La documentazione viene acquisita d'ufficio
ART. 36, D.P.R. 396/2000
REQUISITI
Possono presentare istanza scritta, all'ufficio di Stato Civile, coloro che:
• sono nati nel Comune di Collegno
• hanno avuto attribuito alla nascita, prima del 30 marzo 2001 (data di entrata in vigore del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile D.P.R. 396/2000), un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro e rispettando la sequenza dei nomi attribuiti alla nascita.
MODALITA’ DI RICHIESTA
L'interessato può dichiarare per iscritto all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita l'esatta indicazione, con cui, in conformità alla propria volontà o, all'uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome, che può essere composto da uno o da più elementi, anche separati e comunque non superiori a tre.
ITER PROCEDURA
L'interessato presenta all'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita, una richiesta scritta con l’indicazione delle esatte generalità da riportare sui certificati ed estratti di stato civile e di anagrafe.