Fine del matrimonio

cosa fare per...

 
  1. SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
  2. SEPARAZIONE – DIVORZIO DAVANTI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
  3. SEPARAZIONE E DIVORZIO A MEZZO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA ALMENO UN AVVOCATO PER PARTE
 

SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO


REQUISITI
In seguito alla separazione personale dei coniugi (giudiziale o consensuale) a richiesta degli stessi, il Tribunale emette la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La sentenza di divorzio emessa in uno stato estero può  essere riconosciuta valida in Italia, a condizione che vi siano i requisiti previsti dall'art. 64 legge n. 218/95 o dal regolamento C.E. n. 2201/2003.
La sentenza di nullità  ecclesiastica viene delibata dalla Corte d'Appello.

MODALITA’ DI RICHIESTA
La sentenza, passata in giudicato, viene trasmessa dal Tribunale all’Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove è stato celebrato il matrimonio.
Le sentenze di divorzio emesse in uno stato estero vengono trasmesse dalla autorità diplomatica italiana all'estero o presentate su istanza degli interessati. In questo caso l’istanza di uno degli sposi deve essere redatta su carta uso bollo da € 14.62.
La Corte d'Appello trasmette la sentenza di delibazione di nullità ecclesiastica.
In tutti e tre i casi sopra specificati, la sentenza viene trasmessa al comune dove è stato celebrato il matrimonio o dove è trascritto, in caso di matrimonio avvenuto all'estero.

ITER PROCEDURA
L'Ufficiale di Stato Civile annota la sentenza a margine dell'atto di matrimonio e ne dà comunicazione, per entrambi gli sposi,  all'ufficio anagrafe del Comune di residenza per il cambiamento di stato civile da coniugato a libero di stato ed al comune di nascita per l'annotazione.






















SEPARAZIONE – DIVORZIO DAVANTI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE


REQUISITI
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:

-  non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti  COMUNI ai coniugi richiedenti. Nulla osta l'eventuale presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non  autosufficienti, di uno soltanto dei coniugi richiedenti. 

- l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale, produttivi di trasferimento patrimoniale. Non rientra nel divieto della norma la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento) sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civile o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile). Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione in unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum).  Va inoltre esclusa la competenza dell’Ufficiale di Stato Civile quando i coniugi devono regolamentare l’uso della casa coniugale.

Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.

Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. 

COMPETENZA
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

• iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
• trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato all’estero
• residenza di uno dei coniugi

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (sei mesi o, in caso di separazione giudiziale,  12 mesi  ininterrotti di separazione personale dei coniugi).

MODALITA’ DI RICHIESTA
Gli sposi (e gli eventuali figli maggiorenni economicamente autosufficienti) devono produrre la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presente sul sito del Comune di Collegno.

ITER PROCEDURA
L’Ufficiale dello Stato Civile richiederà d’ufficio la documentazione necessaria e provvederà a comunicare agli interessati le due dati nelle quali dovranno presentarsi davanti all’Ufficiale dello Stato Civile stesso per sottoscrivere le due dichiarazioni.

All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari all’ammontare dell’attuale marca da bollo.

NORMATIVA
Decreto legge 132/2014, convertito con Legge 162/2014


SEPARAZIONE E DIVORZIO A MEZZO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA ALMENO UN AVVOCATO PER PARTE


REQUISITI
La Legge n. 162/2014 prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del Procuratore della Repubblica si può eventualmente aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

ITER PROCEDURA
Gli avvocati delle parti, una volta formalizzato l’accordo, dovranno trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni,  decorrenti dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del tribunale,  al comune di:

• Iscrizione dell’atto di matrimonio
• Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
• Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.

E' sufficiente che alla trasmissione provveda uno solo degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi e abbia autenticato la sottoscrizione.  La sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di mancata trasmissione o di trasmissione tardiva sarà pertanto applicabile solo qualora nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla stessa nei termini.

NORMATIVA
Decreto legge 132/2014, convertito con Legge 162/2014















Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO