I cittadini che possiedono i requisiti di legge possono presentare domanda di iscrizione nell'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello presso l'Ufficio elettorale comunale entro il 31 luglio di ogni anno dispari (2015, 2017, 2019 ecc.), scaricando e compilando il modulo in fondo alla pagina.
Nel mese di aprile viene affisso apposito manifesto informativo con il quale il Sindaco invita i cittadini in possesso dei requisiti prescritti a presentare domanda per l'inclusione negli elenchi integrativi.
Una Commissione composta dal Sindaco e da due Consiglieri comunali effettua gli aggiornamenti, entro il mese di agosto, e procede all'iscrizione dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'Assise (primo grado) e l'altro dei giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello (secondo grado).
La Commissione provvede alla formazione dei due elenchi (uno dei giudici popolari di Corte d'Assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello) entro il 31 agosto e successivamente si può venire a conoscenza dell'avvenuta inclusione negli albi.
L’Albo dei giudici popolari viene quindi trasmesso alla Corte d’Appello che provvede alle verifiche ed alle nomine.
I requisiti sono i seguenti:
1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti civili e politici;
3) buona condotta morale (poiché tale requisito non è più certificabile, viene accertato che non risultino iscrizioni nel Casellario Giudiziale);
4) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
5) essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise e del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise d’Appello.
Non possono ricoprire la carica di giudice popolare:
1) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
2) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, (anche se non dipendente dallo Stato) in attività di servizio;
3) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Per maggiori approfondimenti sul tema, si rinvia al link esterno del Tribunale di Torino: http://www.tribunale.torino.giustizia.it/it/Content/Index/43785