Convivenza di fatto


 

Di cosa si tratta?

 

La legge 76/2016 (Legge Cirinnà) ha introdotto nel nostro ordinamento, oltre all'unione civile (fruibile solo tra cittadini dello stesso sesso), la convivenza di fatto.
Si tratta della dichiarazione di due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sesso diverso, di fronte all'ufficiale di anagrafe che intendono istituire una così detta "coppia di fatto". A livello anagrafico, pertanto, non è sufficiente per due persone maggiorenni avere la residenza nella stessa abitazione per definirsi in tal modo senza questa ulteriore dichiarazione ufficiale. Nel primo caso, infatti, siamo in presenza di semplice convivenza anagrafica, nel caso della "coppia di fatto", invece, si acquisiscono ulteriori diritti stabiliti dalla legge.

 

Quali sono i requisiti che bisogna avere per costituire una convivenza di fatto?

 

E' sufficiente essere due persone:
- maggiorenni senza vincoli di parentela, affinità o adozione;
- aventi la medesima residenza anagrafica;
- libere di stato (celibi, nubili, divorziati, vedovi).

I separati, invece, non possono costituire una convivenza di fatto: per farlo dovranno attendere la comunicazione del divorzio nella banca dati dell'anagrafe.

 

Cosa bisogna fare per costituire una convivenza di fatto?

 

E' sufficiente che le due persone interessate si presentino personalmente allo sportello anagrafe con due documenti di riconoscimento validi.
Una volta costituita la convivenza di fatto, l'ufficiale di anagrafe rilascerà una comunicazione di avvio al procedimento (ricevuta) che fa prova della costituzione ed entro 30 giorni verrà effettuato un accertamento da parte del messo comunale nell'abitazione dei conviventi.

 

Quali sono i diritti di chi istituisce una convivenza di fatto?

 

I diritti riconosciuti dalla legge Cirinnà ai conviventi di fatto sono i seguenti (i principali):

ARRESTO E RECLUSIONE:
- i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti previsti per i coniugi nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;

SALUTE:
- in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
- un convivente ha la facoltà di designare con atto scritto firmato (o con la presenza di testimone, se non è in grado di redigerlo da solo) l'altro in qualità di suo rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporti la perdita di capacità di intendere e di volere, affinché prenda decisioni sulla sua salute;
- un convivente ha la facoltà di designare con atto scritto firmato (o con la presenza di testimone, se non è in grado di redigerlo da solo) l'altro in qualità di suo rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di morte per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;

CASA: 
- salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite non proprietario o senza altro diritto sull'immobile, ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Tale diritto, però, viene meno se il convivente di fatto superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o se si risposa, istituisce una nuova unione civile o una nuova convivenza di fatto;
- un convivente può succedere nel contratto di locazione dell'altro, in caso di recesso o di morte;
- nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

 

Quando si estingue la convivenza di fatto?

 

Si estingue:
- in caso venga meno la coabitazione dei due conviventi (esempio: cambio di residenza di uno dei due);
- in caso di matrimonio o unione civile dei due conviventi;
- in caso di matrimonio o unione civile di uno dei due conviventi con altra persona;
- in caso di dichiarazione all'ufficiale di anagrafe di voler cessare la convivenza;
- in caso di morte di uno dei due o di entrambi i conviventi.

 

Posso certificare la convivenza di fatto?

 

Sì, presso l'ufficio anagrafe, versando € 16,52 di imposta di bollo e di diritti di segreteria in base all'uso che si deve fare del certificato.

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