Cittadini extracomunitari (o stranieri)


 

Cosa serve ad un cittadino straniero per iscriversi per la prima volta in anagrafe?

 

Il caso classico che dà diritto all'iscrizione anagrafica del cittadino extracomunitario implica la seguente documentazione:

1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità;
2) copia del titolo di soggiorno in corso di validità;
3) codice fiscale, in originale e in fotocopia;
4) titolo di possesso dell'alloggio o modulo di assenso della persona (e dell'eventuale padrone di casa se non coincidente con chi dà l'assenso da convivente) da cui va a vivere il cittadino straniero.

Facoltativa è la presentazione di copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.

Esistono, inoltre, anche altre casistiche che danno comunque diritto all'iscrizione anagrafica (come da Allegato A al modulo di residenza).

1) Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo

Documentazione da allegare:

a) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità; 
b) copia del titolo di soggiorno scaduto;
c) ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno;
d) codice fiscale, in originale e in fotocopia;
e) titolo di possesso dell'alloggio o modulo di assenso della persona da cui va a vivere il cittadino straniero (e dell'eventuale padrone di casa, se non coincidente con chi dà l'assenso in qualità di convivente).

2) Cittadino in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Documentazione da allegare:

a) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità;
b) copia del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione;
c) ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
d) domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico;
e) codice fiscale, in originale e in fotocopia;
f) titolo di possesso dell'alloggio o modulo di assenso della persona da cui va a vivere il cittadino straniero (e dell'eventuale padrone di casa, se non coincidente con chi dà l'assenso in qualità di convivente).

3) Cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare

Documentazione da allegare:
  
a) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità;
b) originale e fotocopia del visto di ingresso;
c) ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso;
d) fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico;
e) codice fiscale, in originale e in fotocopia;
f) titolo di possesso dell'alloggio o modulo di assenso della persona da cui va a vivere il cittadino straniero (e dell'eventuale padrone di casa, se non coincidente con chi dà l'assenso in qualità di convivente).

In tutti questi casi, comunque, è facoltativa la presentazione di copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.

In ogni caso, però, il soggiorno in Italia deve comunque essere superiore a 3 mesi.

 

E se il cittadino straniero è stato cancellato per irreperibilità, mancato rinnovo del titolo di soggiorno, o per comunicazione del ritorno nel proprio paese d'origine o migrazione in altro Stato estero?

 

Si tornano a seguire le medesime regole di presentazione dei documenti della prima iscrizione anagrafica (vedi paragrafo precedente).

 

E se il cittadino straniero sposta la propria dimora abituale in altro Comune italiano ed è già iscritto in altre Comune?

 

In tal caso lo spostamento del cittadino straniero implica la presentazione della documentazione richiesta per qualsiasi cittadino italiano (documento di identità, patente di guida italiana se in possesso, titolo di possesso dell'alloggio) più l'esibizione del permesso di soggiorno valido o, in caso di rinnovo, di ricevuta dell'istanza del nuovo permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno scaduto.

 

E se il cittadino extracomunitario va via dall'Italia cosa deve fare?

 

Se il cittadino straniero decide di andare via dall'Italia deve compilare e inviare all'ufficio anagrafe il modulo presente a questo link.

 

Il caso particolare dei cittadini richiedenti asilo

 

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 agosto 2020 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 13 del D.lgs. n. 113/2018, è possibile iscrivere nuovamente i cittadini richiedenti asilo in anagrafe.

A tal fine, questi cittadini devono produrre i seguenti documenti:

1) permesso di soggiorno o ricevuta dell'istanza di permesso di soggiorno;
2) titolo di possesso o di ospitalità presso il fabbricato che deve presentare requisiti igienico-sanitari decorosi.

Il rilascio della carta di identità per i richiedenti asilo (protezione internazionale o sussidiaria o altri tipi di protezione) è consentita, dal 2020, per un periodo di validità di 3 anni.

 

Il rilascio della carta di identità

 

Ai fini del rilascio della carta di identità, occorre la presentazione, come per i cittadini italiani e comunitari, di:

1) fototessera non più vecchia di sei mesi;
2) vecchia carta di identità (se presente);
3) tessera sanitaria.

Affinché la carta di identità sia rilasciabile, è necessario, comunque, portare con sé il titolo di soggiorno per verificare che sia aggiornato in banca dati, anche per prevenire future cancellazioni anagrafiche causate dalla mancata comunicazione del rilascio o del rinnovo dello stesso.

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