Multe codice della strada


Violazione per veicolo venduto o rubato o con errata trascrizione numero di targa rilevataNel caso in cui il veicolo alla data della violazione risulti venduto o rubato o l'utente rilevi un errore nella trascrizione del numero di targa (diverso dalle violazioni per eccesso velocità rilevate da documentatore fisso/autovelox) , l'utente può proporre istanza di annullamento in autotutela errata indicazione targa (modulo) (per veicolo venduto o rubato o errata trascrizione numero di targa).

 
 

Nel caso in cui sul verbale sia presente la decurtazione dei Punti Patente andare nell'apposita pagina cliccando qui:

 
 
 
 

PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA (CIRCOLAZIONE DINAMICA E SOSTA): 

Dal 21.8.2013, la legge n° 98 del 9.8.2013 (legge di conversione del D.L. n. 69/2013), ha introdotto la possibilità per chiunque di pagare la somma pari al minimo edittale ridotta del 30% (eccetto le spese di notifica e di procedimento), qualora il pagamento della sanzione venga effettuato nel termine di 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione del verbale.    

Tale possibilità viene meno per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo ai sensi dell’art. 210, comma 3, C.d.S. (4) o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Sono altresì escluse tutte le violazioni previste dalle norme c.d. complementari non comprese nel Codice della Strada e quelle per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 202, co. 3 e 3-bis C.d.S.).

La sanzione potrà quindi essere pagata in misura ridotta come indicato sul verbale o sul preavviso di sosta apposto sul parabrezza entro:

5   gg. dalla data di contestazione o notificazione (fruendo dello sconto del 30%);
60 gg. dalla data di contestazione o notificazione (minimo edittale senza sconto),                

 
 

Presso il Comando NON si effettua SERVIZIO CASSA PER CONTANTI.

Salvo i casi espressamente previsti dalla legge
 (es. violazione con veicolo immatricolato all'estero), non è possibileeffettuare il pagamento della sanzione nelle mani del verbalizzante. 

La sanzione potrà quindi essere pagata nei termini descritti sopra attraverso le seguenti modalità: 

1) Utilizzando il bollettino precompilato se allegato al verbale 

2) Con versamento/bonifico su conto corrente postale N.1051452942 - intestato a COMUNE DI COLLEGNO POLIZIA MUNICIPALE CDS ORDINARIO Collegno Piazza del Municipio 1 Collegno ( CODICE IBAN: IT71 A076 0101 0000 0105 1452 942 CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX); INFORMAZIONE IMPORTANTE PER L’UTENZA: S’informa che in caso di pagamento tramite BONIFICO BANCARIO, la data in cui il pagamento è considerato effettivo (valida quindi per il calcolo dei giorni entro cui effettuare il pagamento nei termini di legge), sarà quella di valuta del beneficiario e non quelle di inserimento della disposizione o di valuta dell'utente ordinante con il proprio istituto di credi
 

Visure foto documentatori di infrazione


RITARDO NEI PAGAMENTI:
Il pagamento in ritardo oltre il 60° giorno della somma dovuta, sarà introitato come pagamento parziale e non estinguerà l’obbligazione. La somma versata verrà quindi trattenuta in acconto dando successivamente luogo alla riscossione coattiva.
In caso di mancato pagamento ovvero effettuato oltre il termine consentito, la sanzione da pagare sarà pari alla metà del massimo edittale (in buona sostanza, per semplificare il concetto, la stessa raddoppia).
MODALITA’ DI CONTEGGIO DEI GIORNI PER L’EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO:
Entro 5 gg.:il termine decorre dal giorno successivo a quello della contestazione su strada o notificazione del verbale. Ad esempio, se la contestazione o la notificazione è avvenuta il 1.10.2013, il pagamento scontato è consentito fino al 6.10.2013. Tuttavia, se l’ultimo giorno utile coincide con un giorno festivo (domenica o festività infrasettimanale), il termine utile slitta al primo giorno feriale successivo.
Entro 60 gg.:Il termine deve essere conteggiato in 60 gg. (non 2 mesi). In questo caso, anche 1 solo giorno di ritardo, sarà considerato come pagamento parziale. E’ comunque possibile pagare entro il 61° solo nel caso in cui il 60° giorno coincida con un giorno festivo (domenica o festività infrasettimanale).     

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