Pubblicazioni di matrimonio

 

cosa fare per...

  1. PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
  2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ATTO DI MATRIMONIO
  3. UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO
 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO


REQUISITI
Le pubblicazioni di matrimonio sono obbligatorie  - la pubblicazione non può essere effettuata prima di 6 mesi dalla data presunta del matrimonio -  per :
• Cittadini italiani di cui almeno uno residente a Collegno interessati a contrarre matrimonio civile, religioso concordatario (cattolico) o di altri culti acattolici ammessi dallo Stato Italiano in Italia; 
• Stranieri residenti o domiciliati o non residenti ma che contraggono il matrimonio in Italia con un cittadino italiano residente.
I nubendi devono trovarsi nella libertà di stato per contrarre matrimonio  (art. 86 Codice Civile):

MODALITA’ DI RICHIESTA
La richiesta della documentazione necessaria per le pubblicazioni civili è richiesta d’ufficio dallo Stato Civile. I nubendi devono richiedere le pubblicazioni presentando unicamente le fotocopie dei loro documenti di identità.
Chi ha già in corso o ha necessità di cambiare residenza da un Comune ad un altro, deve avvertire immediatamente l'Ufficio di Stato Civile;
Chi intende risposarsi (già vedovo o divorziato o matrimonio annullato ) deve accertarsi che gli atti allo Stato Civile e all'Anagrafe rispettivamente, del Comune di nascita e di residenza siano aggiornati.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Oltre ai documenti richiesti d’ufficio, i nubendi devono presentare:
1. Per il matrimonio cattolico: la richiesta di pubblicazione da parte del Parroco di Collegno; 
2. Per i culti acattolici ammessi dallo Stato Italiano, occorre produrre la richiesta del Ministro di Culto con l'attestazione della nomina da parte del Ministero degli Interni Italiano, escluso alcuni culti, per i quali è necessario chiedere informazioni più dettagliate; 

Casi particolari:
1. Il minorenne, che ha compiuto 16 anni e non ancora 18, necessita del provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale.
2. La donna in stato libero da meno di 300 giorni ( vedova o matrimonio sciolto) necessita dell'autorizzazione del Tribunale ad eccezione della donna che ha ottenuto il divorzio con separazione che perdura da più di tre anni.
3. Per i richiedenti  che siano parenti, affini tra loro (zio/a, nipote, cognato/a, ecc.), (art. 87 C.C.), occorre il decreto del Tribunale. 
- Per gli Stranieri occorre inoltre presentare:
- Nulla osta al matrimonio rilasciato dall'Autorità di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia (Consolato o Ambasciata). La firma del Console o Ambasciatore deve essere legalizzata c/o la Prefettura di Torino (Piazza Castello – TORINO).

- Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati:
Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica  Moldova, Romania, Serbia,  Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
Se la normativa dello Stato estero lo permette, il Nulla-Osta può essere rilasciato da un'Autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato (Consolato o reparto consolare dell'Ambasciata d'Italia).

I CITTADINI DEI SEGUENTI PAESI DEVONO PRESENTARE:
Il cittadino di nazionalità austriaca, svizzera e tedesca deve produrre il certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione).

Il cittadino di nazionalità spagnola, portoghese, turca e del Lussemburgo deve produrre il certificato di capacità matrimoniale (informarsi presso il rispettivo Consolato sull'Autorità competente al rilascio).
Il cittadino di nazionalità norvegese deve produrre nulla osta rilasciato dal comune di residenza, in Norvegia, tradotto da traduttore giurato in Norvegia, legalizzato con Apostille prevista dalla Convenzione dell' Aja.
Il cittadino di nazionalità polacca  deve produrre nulla osta rilasciato dal Comune di residenza, in Polonia, esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con apostille.
Il cittadino di nazionalità statunitense deve produrre:

- dichiarazione giurata davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura.
- atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con due testimoni, redatto davanti all'Autorità italiana competente: Console Italiano all'Estero, Tribunale di Torino o Notaio.
Il cittadino di nazionalità australiana deve produrre:
- dichiarazione giurata davanti al Console Australiano in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura;
- atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con quattro testimoni, redatto davanti all'Autorità italiana competente (all'estero il Console Italiano, in Italia l'Ufficiale di Stato Civile).
-  Il NULLA OSTA deve indicare: che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato civile e generalità dei genitori. Per la donna divorziata o vedova occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio. (Se tale data non è indicata nel nulla osta, occorre copia della sentenza di divorzio, legalizzata e tradotta)
N.B. Se il cittadino è iscritto all'anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all'estero.
Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l'atto di nascita che può essere rilasciato:
o nel Paese di nascita legalizzato dall'Autorità Consolare Italiana all'estero e tradotto;
o con certificato  del proprio Consolato in Italia;
o su modello internazionale plurilingue, esente da legalizzazione, purchè lo Stato abbia aderito alla Convenzione Internazionale.
- Lo straniero che risulta "RIFUGIATO POLITICO" deve presentare:
1) certificato rilasciato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma, via Caroncini, 19 tel. 06/802121 (telefonare prima per appuntamento);
2) documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico;
3) documento d'identità valido.

ITER PROCEDURA
L’appuntamento per la firma del verbale di pubblicazione può essere richiesto telefonicamente.
Il giorno fissato devono essere presenti:
- entrambi i nubendi  personalmente o rappresentati da un  procuratore (tutti muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità);
- lo straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore-interprete (maggiorenne) sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione, munito di un documento d'identità.

All’interprete verrà chiesto di prestare giuramento di bene e fedelmente adempiere al compito assegnatogli. Il verbale di giuramento è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo.
L'Ufficiale di Stato Civile accerta la veridicità delle dichiarazioni acquisendo d'ufficio la documentazione necessaria. L’atto di pubblicazione (che deve essere effettuata nel comune/nei comuni di residenza dei nubendi) è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo. In caso di residenze diverse, il comune che procede alle pubblicazioni provvederà ad acquisire la marca da bollo anche per l’altro comune.
Ai nubendi verranno date indicazioni riguardo al regime patrimoniale della famiglia (vedi voce Informazioni)
Affigge alla porta della Casa Comunale l'atto di pubblicazione per 8 giorni 3 per eventuali opposizioni.

Decorso il termine della Pubblicazione, per i matrimoni da celebrare in forma religiosa, l'Ufficio rilascerà :
1. certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco;
2. autorizzazione per il Ministro di Culto.
Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio con rito civile in un altro Comune devono presentare apposita motivata domanda al Sindaco (in bollo).  A pubblicazione avvenuta, verrà rilasciata la richiesta  per il Sindaco del Comune prescelto per la celebrazione.


INFORMAZIONI GENERALI SULL’ATTO DI MATRIMONIO


PROCEDURAL'atto di matrimonio:
• con rito civile, viene redatto al momento della celebrazione; 
• con rito Concordatario o per gli altri Culti ammessi dallo Stato, viene trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile in seguito alla trasmissione dell'atto da parte del Parroco o del Ministro di Culto che lo ha celebrato (entro 5 giorni). 
Dall'atto di matrimonio e' possibile ricavare i certificati, gli estratti e le copie integrali.
L'atto di matrimonio:
• con il rito civile, viene registrato nel Comune ove e' stato celebrato e trasmesso anche all’ufficiale dello Stato Civile del luogo di residenza degli sposi se diverso dal Comune di celebrazione; 
• con il rito religioso viene registrato presso l'Ufficio di Stato civile del Comune nel cui territorio e' situata la chiesa e trasmesso anche all’ufficiale dello Stato Civile del luogo di residenza degli sposi se diverso dal Comune di celebrazione; 

AVVERTENZEGli atti, gli estratti e le copie integrali si richiedono solamente nel Comune ove e' avvenuto il matrimonio o dove erano residenti gli sposi al momento del matrimonio.

RICONCILIAZIONEI coniugi possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice.

REQUISITIL'espressa dichiarazione di riconciliazione, da parte di entrambi i coniugi, può avvenire davanti all'Ufficiale di Stato Civile nel Comune dove è avvenuto il matrimonio o dove il matrimonio è stato trascritto per residenza.

MODALITA’ DI RICHIESTAEntrambi i coniugi si presentano all'Ufficio Stato Civile (previo appuntamento), per sottoscrivere l'atto nel quale dovrà essere dichiarata la data di effettiva riconciliazione.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARELa documentazione necessaria viene acquisita d'ufficio.

ITER PROCEDURA• Entrambi i coniugi effettuano la dichiarazione di riconciliazione dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile
• L'Ufficio formula il relativo atto e provvede all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio
• Il cittadino può richiedere l'estratto di matrimonio dove risulteranno certificate tutte le annotazioni di cui sopra. 

INFORMAZIONIAl momento della dichiarazione i coniugi dovranno specificare la data  in cui è avvenuta la riconciliazione anticipatamente alla data della stesura dell'atto di riconciliazione.

COMPETENZA• Comune ove il matrimonio è stato celebrato 
• Comune di residenza (presso il quale e' stata fatta la trascrizione del relativo atto).


UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO


REQUISITIDal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76/2016, che prevede la possibilità di costituire una unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni.

ITER PROCEDURAFase istruttoria
Le persone interessate comunicano i propri dati per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento, compilando ciascuna l’apposito modulo a cui dovrà essere allegata copia del proprio documento di identità in corso di validità.

I moduli possono essere consegnati all'ufficio Stato Civile.
Il cittadino straniero deve presentare all’ufficio di Stato Civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell’unione civile con persona dello stesso sesso. La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura-U.T.G., se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio di Stato Civile fisserà la data della redazione del verbale di richiesta di unione civile, previo contatto con gli interessati.

Redazione del processo verbale di richiesta di costituzione di unione civileEntrambe le parti devono presentarsi all'ufficio di Stato Civile nel giorno prestabilito, munite di documento di identità valido, per formulare la richiesta e rendere le dichiarazioni prescritte per la costituzione di unione civile.
L’Ufficiale di stato civile redige quindi apposito processo verbale.
Se le parti non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Se una delle due parti (o entrambe) non può recarsi presso il luogo della celebrazione, per infermità o per altro giustificato motivo, l'ufficiale dello stato civile e il segretario comunale si trasferiscono nel luogo in cui si trova la parte per costituire l’unione civile. In questo caso occorrono 2 testimoni. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato all'ufficio matrimoni.

Se una delle due parti (o entrambe) versa in imminente pericolo di vita e desidera costituire un’unione civile, deve essere consegnata all'ufficio matrimoni documentazione medica nella quale si attesti inequivocabilmente tale condizione. In questo caso l’ufficiale dello stato civile può ricevere la dichiarazione costitutiva dell’unione civile anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza di cause impeditive.
E' assolutamente necessario prendere contatto con l’ufficio matrimoni nei giorni e negli orari stabiliti di apertura dell’ufficio, per definire le modalità con cui si potrà procedere alla costituzione dell'unione civile, che richiede:
- la redazione dell’atto di stato civile prima dell'accesso, possibile solo se interviene la consegna della certificazione medica;
- la comunicazione dei dati delle parti e dei 2 testimoni che dovranno presenziare;
- l’eventuale indicazione della scelta patrimoniale.
L'ufficiale di stato civile si recherà con il segretario comunale nel luogo in cui si trova la parte per costituire l'unione civile, alla presenza di 2 testimoni.

Redazione dell'atto di costituzione di unione civileNel giorno concordato con l'ufficio, entrambe le parti, alla presenza di due testimoni, tutti muniti di documento di identità valido, rendono all’ufficiale di stato civile dichiarazione di voler costituire tra loro unione civile.
Se le parti e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.






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