REQUISITI
Morte in ospedale
L'avviso di morte avvenuta in Ospedale, Casa di Cura o Riposo, Istituto, Collegio o Qualsiasi Stabilimento, viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile dal Direttore della struttura ( o da suo delegato).
Morte in abitazione, locale pubblico, pubblica via
La dichiarazione di morte avvenuta in abitazione, locale pubblico o pubblica via, viene fatta da persona informata del decesso (nella maggioranza dei casi quando il cittadino si rivolge ad una impresa di onoranze funebri, questa provvede anche alla denuncia di morte e a tutto ciò che necessita al seppellimento).
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
• Documento di identità
• Certificato del medico necroscopo
• Scheda ISTAT dove il medico curante ne avrà denunciato la causa
ITER PROCEDURA
L'Ufficiale dello Stato Civile accoglie le dichiarazioni di morte avvenute nel territorio comunale, redige l'atto di morte, rilascia l'autorizzazione al seppellimento, provvede all'annotazione dell'atto stesso su quello di nascita del defunto, informa l'Ufficio Anagrafe per i dovuti aggiornamenti (se il defunto e' residente in altro Comune, l'Ufficiale di Stato Civile provvede a trasmettere copia dell'atto di morte al Comune di residenza).
L'Ufficiale di Stato Civile provvede anche alla trascrizione degli atti di morte provenienti dall'estero o da altri Comuni riguardanti cittadini residenti in Collegno e ne informa l'Ufficio Anagrafe.
E' possibile rivolgersi all'Ufficio dello Stato Civile anche per richiedere la rettifica degli atti ove si sia incorso in errori materiali di scritturazione.
INFORMAZIONI
Quando dal certificato necroscopico risultano segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, l'Ufficiale di Stato Civile, deve attendere disposizioni dell'Autorità Giudiziaria prima di redigere l'atto e rilasciare l'autorizzazione al seppellimento.
DESCRIZIONE
La salma/le ceneri/i resti possono trovare collocazione all’interno dello stesso cimitero oppure in un cimitero diverso da quello di decesso
ITER PROCEDURA
Ai sensi della legge regionale n. 15 del 3 agosto 2011, l’istanza di trasporto e la successiva autorizzazione sono assoggettate all’imposta di bollo. L’impresa di onoranze funebri incaricata per il trasporto deve dimostrare di essere in regola con le autorizzazioni relative allo svolgimento di tale professione.
L’incaricato di Polizia Mortuaria, valutata la documentazione presentata, rilascerà l’autorizzazione al trasporto e nel caso di trasporto all’estero di salma in un paese aderente alla convenzione di Berlino del 1939, il Passaporto mortuario sul modello della convenzione stessa.
REQUISITI
Chi intende promuovere la rettificazione dell'atto di Stato Civile iscritto o trascritto nel Comune di Collegno deve presentare ricorso al Tribunale di Torino.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il decreto di rettificazione viene trasmesso direttamente dal Tribunale al Comune competente.
ITER PROCEDURA
Nel caso si riscontrasse una inesattezza in un atto di Stato Civile rilasciati bisogna rivolgersi all'Ufficio stesso che valuterà se tale errore sia correggibile d'ufficio.
Se è possibile la correzione, perché l’inesattezza risulta da un errore materiale dell’Ufficiale dello Stato Civile che ha redatto l’atto, questa viene fatta, previo accertamento, direttamente d’ufficio.
TEMPI
Se è il Tribunale che emette il decreto, i tempi non sono prevedibili.
REQUISITI
La legge sul bio testamento, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 219 del 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”) è in vigore dal 31 gennaio 2018.
Le legge stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, possa "esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari".
Si può quindi esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare accertamenti e terapie in momenti della vita in cui non si sarà in grado di indicare consapevolmente tale opzione, secondo il principio che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”.
Le Dat, come disciplinate dalla Legge 219/2017, delineano solo i trattamenti durante la vita del disponente, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi. Non riguardano, invece, le manifestazioni di volontà concernenti i trattamenti della persona dopo la morte quali, ad esempio, la cremazione e la destinazione delle ceneri o l'affidamento dell'urna cineraria.
COME ESPRIMERE LE DAT
In previsione di una eventuale futura incapacità di poter esprimere le proprie volontà, la persona interessata chiamata "disponente" può esprimere le "Disposizione anticipate di trattamento - Dat".
Tali disposizioni sono redatte con atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure con scrittura privata consegnata personalmente all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza.
Chi esprime le Dat può indicare una persona di fiducia, denominata “fiduciario”, maggiorenne e capace di intendere e di volere, che lo rappresenta in modo conforme alle volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui il disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle Dat o con atto successivo allegato alle Dat.
Se le Dat non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.
In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno.
INDICAZIONI UTILI SULLE DAT
I Comuni sono uno dei possibili luoghi in cui consegnare le Dat;
le Dat sono redatte in forma libera dalla persona interessata, maggiorenne e capace di intendere e di volere;
le Dat vanno consegnate personalmente, e non da un incaricato, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza (che non deve partecipare alla redazione della scrittura, né è tenuto a dare informazioni sul contenuto della medesima: ha il solo compito di riceverla, di registrarla e di conservarla). Al disponente verrà fornita ricevuta di avvenuta consegna e deposito;
le Dat sono registrate e conservate dall’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza;
le Dat possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento;
l'interessato potrà esprimere la Dat nel modo che ritiene più opportuno, chiedendo consulenza al proprio medico di fiducia e inserendo:
- i dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, residenza nel Comune di Collegno);
- l’indicazione delle situazioni in cui dovranno essere applicate le Dat (ad esempio, in caso di malattia invalidante e irreversibile, etc.);
- il consenso o il rifiuto di specifiche misure mediche, trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche;
- data e firma.
DOVE E COME CONSEGNARE LE DAT
Nel Comune di Collegno le Dat vanno consegnate personalmente presso il servizio dello Stato civile durante gli orari di apertura dell’ufficio.
Il disponente deve presentarsi munito di:
• documento identificativo, in corso di validità, e relativa fotocopia del disponente e del fiduciario;
• tessera sanitaria/codice fiscale e relativa fotocopia del disponente e del fiduciario;
• atto/scrittura contenente le Dat e relativa fotocopia;
Alla consegna il modulo viene protocollato e viene rilasciata una ricevuta.
REQUISITI
L'autorizzazione alla cremazione dei cadaveri deve essere concessa, ai sensi della legge 130/2001, sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto (testamento in forma olografa, pubblicato o reso e depositato presso un notaio), oppure per regolare iscrizione ad una associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati.
A Collegno e' possibile rivolgersi a:
• SOCREM in Corso Turati n. 11/C, TORINO
In mancanza di una disposizione testamentaria o di iscrizione ad una Società per la Cremazione, la volontà di cremare un defunto deve essere manifestata :
• dal coniuge o in difetto (nel caso il defunto fosse celibe/nubile, vedovo/a, divorziato/a) dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli n. 74,75,76 e 77 del Codice Civile e nel caso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi. Tali manifestazioni di volontà devono essere rilasciate all'Ufficiale dello Stato Civile.
• per gli stranieri, sarà necessaria una dichiarazione del Rappresentante diplomatico o Consolare dello Stato di cui il defunto era cittadino, debitamente legalizzata, che dichiari che nulla osta alla Cremazione secondo le leggi del proprio paese.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
• Testamento del "de cuius" oppure iscrizione ad una delle Società autorizzate, in mancanza di tali espressioni di volontà il coniuge o i parenti aventi diritto potranno manifestare la volontà di cremare la salma del congiunto.
• Certificato in carta libera redatto dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
• In caso di morte violenta o sospetta il certificato di cui sopra e' sostituito dal nulla osta dell'autorità giudiziaria, con la specifica che il cadavere può essere cremato.
TEMPI
Al momento in cui viene presentata la documentazione completa ed esatta, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria rilascia l'autorizzazione alla Cremazione.
REQUISITI
L'autorizzazione alla dispersione delle Ceneri e' concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di decesso, ai sensi della Legge 130/2001, previa presentazione dell'espressa volontà del defunto (testamento pubblicato o iscrizione ad una delle società autorizzate:
- SOCREM in Corso Turati n. 11/C – TORINO) oppure dichiarazione del coniuge del defunto o della maggioranza dei parenti di pari grado, manifestata all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza.
ITER PROCEDURA
L'autorizzazione alla dispersione delle Ceneri viene concessa dall'Ufficiale di Stato Civile al momento della presentazione dell'idonea documentazione
MODALITA’
Nel territorio di Collegno è possibile effettuare la dispersione nel Cimitero Comunale in un’apposita area attrezzata. Al fine di conservare la memoria del defunto è possibile apporre una targa su un’apposita stele predisposta all’interno del cimitero comunale.
Se la dispersione avviene nel territorio di un altro comune è a carico degli aventi titolo la verifica della fattibilità della dispersione stessa e delle modalità per l’effettuazione.
L’Ufficiale dello Stato Civile che autorizza la dispersione comunica tale autorizzazione all’Ufficio dello Stato Civile del Comune ove materialmente verrò effettuata.
REQUISITI
L'autorizzazione all’affidamento delle ceneri e' concessa dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria del luogo di decesso, ai sensi della Legge 130/2001, previa presentazione dell'espressa volontà del defunto (testamento pubblicato o iscrizione ad una delle società autorizzate: - SOCREM in Corso Turati n. 11/C – TORINO) oppure dichiarazione del coniuge del defunto o della maggioranza dei parenti di pari grado, manifestata all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza.
ITER PROCEDURA
L'autorizzazione all’affidamento delle Ceneri viene concessa dall'Ufficiale di Stato Civile al momento della presentazione dell'idonea documentazione.
MODALITA’
E’ possibile la conservazione delle ceneri presso un’abitazione privata in Collegno alle seguenti condizioni:
1. L’urna deve essere debitamente sigillata e contenere i dati identificativi del defunto;
2. La conservazione ha luogo nell’abitazione dell’affidatario, coincidente con la residenza legale, o diversamente nell’abitazione indicata;
3. L’affidatario deve assicurare la propria diligente custodia, garantendo che l’urna non venga profanata;
4. L’urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone;
5. Sono vietate le manomissioni dell’urna o dei suoi sigilli;
6. L’affidatario dell’urna cineraria ha l’obbligo di informare l’Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni;
7. In caso di affidamento dell’urna per la sua custodia in domicili privati, le ceneri devono essere racchiuse in un contenitore stagno ed infrangibile, fornito da chi effettua la cremazione, riportante all’esterno i dati anagrafici del defunto; detto contenitore deve essere altresì posto in un’urna di materiale che ne consenta una perfetta chiusura e riportante all’esterno assieme ai dati anagrafici un sigillo anti-effrazione;
8. L’urna deve essere conservata in luogo confinato e stabile (vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell’urna), protetto da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L’indicazione delle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall’esterno, devono essere riportati anche all’esterno;
9. Se l’affidatario cambia il luogo di conservazione dell’urna, questo deve essere comunicato al Comune entro il termine massimo di 30 giorni;
10.Cessando le condizioni di affidamento, l’urna deve essere consegnata all’autorità comunale per la conservazione dell’urna all’interno di cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell’affidatario o, in caso di decesso di questi, dei suoi aventi causa.
DESCRIZIONE
In caso di necessità di tumulazione o inumazione, esumazione od estumulazione, gli aventi diritto possono recarsi all’Ufficio Stato Civile per la concessione di un loculo, celletta ossario o cineraria, riscossione tributi per operazioni cimiteriali.
CHI PUO’ RICHIEDERLO
Chiunque debba effettuare questo genere di operazioni. E’ possibile anche incaricare un rappresentante di un’agenzia di onoranze funebri o una terza persona(solo per il pagamento).
QUANDO RICHIEDERLO
In qualsiasi momento. Per la concessione di loculi e cellette, solo per necessità di tumulazione.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
Si consiglia di contattare l’Ufficio Stato Civile, vista la complessità dell’argomento trattato.
COSTO
Varia dalla tipologia di concessione od operazione cimiteriale che viene effettuata
NORMATIVA
Delibere Consiglio Comunale
D.P.R. 285/90
DESCRIZIONE
I certificati e gli estratti per riassunto attestano il luogo, la data, l’ora dell’evento cui si riferiscono.
Gli estratti per copia integrale sono le copie degli atti di stato civile cui si riferiscono.
Vengono rilasciati dall’Ufficio Stato Civile del luogo ove si è verificato l’evento oppure del luogo di residenza dei soggetti cui questi documenti si riferiscono.
CHI PUO’ RICHIEDERLI
1. I certificati e gli estratti per riassunto possono essere rilasciati a chiunque.
2. Gli estratti per copia integrale possono essere rilasciati soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.
QUANDO RICHIEDERLI
In qualunque momento
DOCUMENTI DA PRESENTARE
Documento di riconoscimento in corso di validità nel caso di
• certificati di nascita riportanti la paternità e maternità
• copie integrali atti di stato civile
VALIDITA’
Sono validi 6 mesi dall’emissione
Norme di riferimento
D.P.R. 396/2000
Legge 183/2011